Come funziona la pastorale carceraria della diocesi? A colloquio con il vicario episcopale per la carità





Il grande impegno della Chiesa locale per i detenuti si manifesta anche con l’accoglienza per chi è sottoposto al regime di pena alternativa. Ad occuparsene è la pastorale carceraria della diocesi di Pozzuoli affidata a don Fernando Carannante, vicario episcopale per la carità e cappellano della casa circondariale femminile di Pozzuoli.

Non è solo la Chiesa ad accogliere, ci sono anche molte organizzazioni laiche. Ma qual è la differenza?

«La Chiesa ha una marcia in più. Il compito è di illuminare la vita di queste persone con il Vangelo. In strutture laiche la persona viene seguita per la corretta esecuzione del servizio, il che è già molto. Ma per noi la sfida è diversa: vogliamo aiutare la persona a entrare dentro la mentalità del Vangelo, vogliamo trasmettere un messaggio di salvezza il che non deve avvenire direttamente, a meno che non sia la persona a chiederlo espressamente; vogliamo insegnare il sorriso, la carezza, il saluto, l’accoglienza dell’altro. In altre parole vogliamo educare allo stile evangelico. Questo richiede molto lavoro e impegno».

Qual è l’appello che fa alle comunità parrocchiali?

«Le richieste sono tante, ma non tutte le parrocchie aderiscono. Noi vorremmo che ci fossero più comunità disponibili. Per comunità non intendiamo solo ciò che rientra nelle mura della chiesa ma anche il territorio circostante. E se le persone che hanno commesso un reato vivono nel nostro quartiere, abbiamo il dovere di aiutarle offrendo loro un servizio in parrocchia. Il parroco, ascoltando i collaboratori, propone un percorso di verifica della propria vita. Non bisogna solo pensare al servizio pratico, ma anche alla proposta educativa. Se a un giovane, magari più volte fermato per guida in stato di ebbrezza, facciamo capire che la vita è un dono di Dio abbiamo svolto bene il nostro compito. Abbiamo quindi tra le mani un’occasione di salvezza e di avvicinamento di tante persone alla Chiesa. Ci sono stati casi, non pochi per la verità, di persone che hanno continuato a stare con noi perché hanno intrapreso un cammino di catechesi, hanno seguito i corsi per la cresima e il matrimonio. Non siamo di fronte a nuove responsabilità o a problemi, siamo invece, di fronte ad una risorsa nuova».

Chi si rivolge alla pastorale carceraria?

«Direttamente le persone condannate o i loro familiari. Qualche volta anche i legali che li seguono. Ci sono due possibilità: gli arresti domiciliari per chi è in attesa di giudizio o la detenzione domiciliare per chi è passato in giudicato. Noi possiamo intervenire in entrambi i casi. Alcuni chiedono un contratto di lavoro. Noi non possiamo offrirlo ma offriamo la possibilità, comunque, di scontare la pena offrendo un servizio di volontariato gratuito. Andiamo a bussare innanzitutto alle mense. Le mense sono l’ambiente più interessante ai fini della rieducazione perché mettono le persone nella condizione di verificare la condizione in cui vivono tanti fratelli e sorelle. In genere la mensa è il servizio che dà più frutto in questo senso».

Ciro Biondi

 

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Le leggi “svuota carcere” e i reati minori

Lo Stato italiano, attraverso l’ordinamento penitenziario, contempla tre tipi di misure alternative al carcere: l’affidamento in prova al servizio sociale (applicabile a pene non superiori a quattro anni), la semilibertà e la detenzione domiciliare. Diverse le leggi che regolamentano il settore. La prima legge – la numero 354 del 26 luglio del 1975 – nasce in un periodo in cui l’attenzione per il problema carcere era all’ordine del giorno nell’agenda politica. A questa legge ne sono seguite tante altre definite, di volta in volta, “svuota carcere”, proprio per indicare l’intento di diminuire la presenza nelle case di detenzione, partendo innanzitutto da chi ha commesso reati “minori”. Attualmente i detenuti sottoposi a regime di misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova sono oltre 54mila (dati del Ministero della Giustizia di fine novembre 2018). 16.555 hanno avuto l’affidamento in prova al servizio sociale. 14.980 hanno, invece, ottenuto la messa alla prova; 10.696 la detenzione domiciliare e 7.429 i lavori di pubblica utilità. Questo ultimo caso si applica principalmente per la violazione del Codice della Strada e prevede anche il risarcimento del danno e la riparazione oltre che l’osservanza di una serie di obblighi relativamente a dimora, libertà di movimento e divieto di frequentare certi luoghi. Infine bisogna aggiungere una parte minore, ma non trascurabile, di detenuti che hanno ottenuto la semilibertà, la libertà vigilata e la libertà controllata.

La rieducazione per allontanare dal crimine

Il punto di riferimento della normativa sulle pene alternative è l’articolo 27 della Costituzione che, al secondo comma, recita chiaramente: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. L’intento è rendere attivi nel sociale chi rischia di compromettere la vita degli altri e la propria. È un modo per restituire alla cittadinanza quello a cui è stato sottratto alla stessa cittadinanza. In questi casi si parla di costi sociali che difficilmente possono essere rilevati da un semplice calcolo matematico. I servizi sociali sono anche un modo per avvicinare le persone al volontariato. Non sono pochi i casi in cui le persone che hanno svolto un servizio restano nella struttura perché si comprende il valore etico e l’utilità dell’impegno sociale. Lo Stato tra l’altro ha anche l’obiettivo si svuotare il carcere dove, spesso, la detenzione per reati “minori” si può trasformare in una scuola per reati più gravi. «È ben noto – si legge nel Rapporto dell’associazione Antigone del 2017 – a tutti gli attori che operano o ruotano attorno al sistema penitenziario quanto il carcere sia recidivante e quanto, all’opposto, la possibilità di scontare la pena in una maniera altra e restare il più possibile lontani dal carcere sia di gran lunga più efficace in termini di riduzione della recidiva». Gli Uffici territoriali competenti sono i cosiddetti Uepe: Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna. Ed è con questi Uffici che la Pastorale Carceraria si rapporta per avere il via libera per l’accoglienza del detenuto.





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